05 Gen Effetto non sanante del piano di rientro del debito
Legittimità dell’azione diretta a far valere le nullità del contratto e delle singole clausole. Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 2520 del 10.10.2018.
La Corte di Appello di Bologna torna a pronunciarsi su un tema di particolare rilevanza ed attualità ovvero sugli effetti derivanti dalla sottoscrizione di un piano di rientro (nel caso sottoposto al vaglio del Collegio la società correntista aveva sottoscritto “un’apertura di credito a rientro” al fine di soddisfare, tramite versamenti mensili, le pretese creditorie della Banca).
In particolare, nella pronuncia si chiarisce che il piano di rientro non può mai avere quale effetto quello di sanare le nullità che viziano i contratti bancarie o le singole clausole in esso contenute ivi compresa la capitalizzazione degli interessi passivi. La sottoscrizione di detto documento, quindi, non impedisce al correntista di agire per far valere dette invalidità.
Si legge nella motivazione “E anche volendo qualificare tale accordo di rientro come riconoscimento del debito giova ricordare che l’art. 1988 c.c. attribuisce alla promessa di pagamento e alla ricognizione del debito l’effetto di invertire l’onere della prova circa l’esistenza di una legittima causa petendi e consente, dunque, alla parte che ha effettuato tali dichiarazioni di provare che il rapporto posto a fondamento del negozio non è sorto o è invalido” [..] “Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che a detto riconoscimento di debito non possa attribuirsi “effetto sanante” dei dedotti profili di nullità”.